PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge promuove la valorizzazione dei prodotti gastronomici del Polesine, attraverso l'istituzione di reti sinergiche di esercizi commerciali di vendita e di consumo, di servizi informativi nonché di mezzi di trasporto organizzato a scopi turistici, al fine di fare risaltare le peculiarità delle tradizioni culinarie del territorio polesano.

Art. 2.
(Comitato per la promozione del turismo gastronomico polesano).

      1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della giunta provinciale di Rovigo, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, è istituito il Comitato per la promozione del turismo gastronomico polesano, di seguito denominato «Comitato».
      2. Il Comitato è composto da:

          a) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, designato dal Ministro stesso;

          b) due soggetti designati dal presidente della provincia di Rovigo, di cui uno in rappresentanza della provincia e uno in rappresentanza degli organismi pubblici e privati che operano nei settori del turismo e della cultura;

          c) un rappresentante del comune di Rovigo, designato dal sindaco;

          d) due soggetti designati dai sindaci dei comuni della provincia di Rovigo, in rappresentanza rispettivamente dei comuni del Basso Polesine e dei comuni dell'Alto Polesine;

 

Pag. 5

          e) tre rappresentanti designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo, scelti in modo tale da assicurare il coinvolgimento di tutti gli organismi e le associazioni di categoria.

      3. L'attività e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato stesso a maggioranza semplice. Il Comitato elegge al suo interno, a maggioranza semplice, il presidente, che lo rappresenta.

Art. 3.
(Compiti del Comitato).

      1. Il Comitato ha il compito di promuovere il turismo gastronomico polesano e di tutelarne la cucina tipica. In particolare il Comitato:

          a) censisce i prodotti tipici della cucina polesana e i requisiti e le caratteristiche della loro preparazione;

          b) attribuisce la certificazione di «prodotti della cucina tipica polesana» alle attività di produzione o di ristorazione, aventi sede nella provincia di Rovigo, che commercializzano prevalentemente i prodotti di cui alla lettera a);

          c) predispone e sostiene, di intesa con l'assessorato competente per il turismo della provincia di Rovigo, itinerari turistici, culturali e gastronomici, tramite la promozione della copertura dei suddetti itinerari mediante mezzi di trasporto pubblico, la costituzione di reti di operatori della ristorazione certificati ai sensi della lettera b) e l'elaborazione di materiale informativo e pubblicitario;

          d) promuove la cucina polesana anche in ambiti esterni al territorio provinciale;

          e) promuove e sostiene le attività degli enti di formazione professionale e delle scuole di settore che inseriscono nei rispettivi programmi l'insegnamento della preparazione

 

Pag. 6

dei piatti della cucina tipica polesana riconosciuti ai sensi della lettera a);

          f) organizza o sostiene eventi al fine di sostenere la cucina e il turismo in ambito territoriale.

       2. Per operare il Comitato si avvale dei finanziamenti previsti dall'articolo 4 e del contributo di enti pubblici e privati che intendono sostenere le sue iniziative. Il Comitato può, inoltre, utilizzare eventuali proventi degli eventi da esso organizzati ai sensi del comma 1, lettera f).

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.